Con il Comunicato Ufficiale numero 426 il Giudice Sportivo ha omologato con il punteggio di 0-6 a tavolino la sfida tra Cisterna e Alta Futsal, non disputatasi lo scorso 29 novembre.
“Esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CISTERNA 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in epigrafe non è stata disputata in quanto prima dell’inizio della gara la Società Alta Futsal presentava riserva scritta in cui chiedeva la verifica della larghezza delle linee del terreno di gioco.
Gli arbitri, a seguito di misurazione, riscontravano che le linee misuravano 5 cm di larghezza, comunicando le risultanze ad entrambe le squadre.
La società di casa si adoperava per cercare di ripristinare le linee come previsto da Regolamento di gioco, ma una volta trascorso il tempo di attesa molte linee del terreno di gioco non erano ancora della larghezza richiesta e gli arbitri, quindi, dopo essersi recati nello spogliatoio della società Alta Futsal per ottenere l’assenso ad aspettare oltre il tempo di attesa per poter disputare l’incontro ed aver ottenuto un rifiuto, comunicavano alla squadre di casa l’impossibilità a disputare l’incontro visto la misura irregolare delle linee del terreno di gioco.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse comminata la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società si era prontamente adoperata a risolvere la problematica ed alle ore 18:35 aveva completamente rifatto tutte le linee della stessa dimensione e dello stesso.
La terna arbitrale avrebbe constatato l’avvenuta regolarizzazione del terreno di gioco ed avrebbe comunicato la decisione di iniziare la gara, ricevendo però il diniego da parte della squadra avversaria che si rifiutava di partecipare all’incontro.
Concludeva, quindi, che la responsabilità per la mancata disputa dell’incontro era riconducile esclusivamente alla Alta Futsal che si era rifiutava immotivatamente di prendere parte alla gara impedendo così il regolare svolgimento della stessa.
Con le memorie difensive depositate nei termini la resistente eccepiva che, contrariamente a quanto ricostruito dalla ricorrente, la terna arbitrale dopo aver verificato la larghezza delle linee ed aver notano che le stesse risultavano essere di 5cm comunicava alla società di casa di avere a disposizione 30 minuti per adeguare quanto inadempiente invitando la società ospitata a sostare negli spogliatoi.
Trascorsi pochi minuti dopo le 18:30, gli arbitri avrebbero verificato lo stato dei luoghi e constatato l’inadempienza persistente, fischiando così la fine della gara.
In seguito a tale decisione, la società ospitata sarebbe stata oggetto di comportamenti minacciosi da parte di persone riconducibili alla società ospitante, che avrebbero costretto la squadra ospite a chiudersi nello spogliatoio e chiedere telefonicamente l’intervento delle forze dell’ordine.
Per tali motivi chiedeva a sua volta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della ASD CISTERNA C5, non avendo quest’ultima rispettato il regolamento degli impianti e dei campi di gioco.
Il ricorso è infondato e va respinto, mentre può trovare accoglimento la domanda formulata da parte resistente per quanto di seguito esposto. Dall’esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente ASD CISTERNA non ha trovato riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori in merito alla decisione del direttore di gara di non dare inizio all’incontro su un campo di gioco irregolare.
Dall’esame del referto di gara, infatti, è emerso che: “ Alle ore 17:45 la Società Alta Futsal presentava riserva scritta in cui chiedeva la verifica della larghezza delle linee del TDG. Nell’immediatezza con il collega AR2, con gli strumenti forniti dalla società ospitante provvedevamo alla misurazione delle linee che risultava della larghezza di 5 Cm (cinque). Veniva quindi comunicato tale esito alle squadre. La società di casa si adoperava quindi a ripristinare le linee come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1070. Nel mentre venivano allertate tutte le componenti, sia la dirigenza AIA da parte nostra, che quella della Divisione calcio a 5 da parte della società ospitante. Alle ore 18:30 trascorso quindi il tempo di attesa constatavamo che molte linee del TDG non erano ancora della larghezza richiesta, la società ospitante continuava ad adoperarsi per la sistemazione .”
Nel successivo supplemento di referto richiesto l’arbitro ha precisato che “Alle ore 17:45 come riportato sulla Riserva presentata dalla società ALTA FUTSAL veniva consegnata la stessa, si provvedeva alla misurazione delle linee e si comunicava alla società ospitante l’irregolarità del terreno di gioco. Alle ore 18:30 insieme ai colleghi rientravamo sul terreno di gioco e constatavamo che le linee non erano completate e che tesserati della società A.S.D. CONIT CALCIO A5 erano ancora intenti ad allargare le linee del Terreno di gioco (nello specifico una linea di fondo e le linee di un’area di rigore). Quindi ci recavamo nello spogliatoio dell’Alta Futsal per chiedere loro se erano intenzionati ad attendere oltre il tempo di attesa. La società Altafutsal ci comunicava che non era disposta ad attendere oltre e non rilasciava alcuna dichiarazione per disputare l’incontro. usciti dallo spogliatoio tornavamo sul terreno di gioco e comunicavamo alla società Coint la volontà dell’alta squadra.”
Ai sensi della Regola 1 del regolamento del gioco del calcio a cinque la società ospitante è tenuta a far si che il campo di gioco risulti regolare nelle misure.
Secondo quanto previsto dalla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, con riferimento alla DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO, “Tutte le linee devono avere una larghezza di 8 cm.”
Qualora siano rilevate dal direttore di gara misure irregolari del terreno di gioco, secondo quanto previsto dall’art.3 della Guida Pratica Aia Regola 1, “l’arbitro tramite il capitano inviterà la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e comunque entro il tempo di attesa. Se ciò non fosse possibile, non sarà dato inizio alla stessa. ”
Nella fattispecie in esame gli arbitri, dopo aver rilevato l’irregolarità delle misure delle linee di campo (larghezza di 5cm anziché di 8cm) ed aver atteso il tempo di attesa (fino alle ore 18:30), constavano che persisteva l’irregolarità del rettangolo di gioco in quanto molte linee del terreno di gioco non erano ancora della larghezza richiesta di cm 8 e, dunque, correttamente assumevano la decisione di non dare inizio alla gara su un campo irregolare.
A nulla vale, poi, la doglianza della ricorrente circa il comportamento tenuto nell’occasione dall’Alta Futsal di non volere prendere ugualmente parte all’incontro dopo che l’arbitro aveva comunicato che era scaduto il tempo di attesa.
Ai sensi dell’art.54 delle NOIF e del Regolamento di gioco il tempo di attesa è fissato in 30 minuti ed una volta scaduto detto termine gli arbitri non possono più dare inizio alla gara, anche se le Società fossero d’accordo per disputare l’incontro.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 321 del 03/12/25 si decide di respingere il ricorso, comminando alla ASD CISTERNA 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
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Credit foto: Fraccalvieri – Alta Futsal